Sez. 4, Sentenza n. 2678 del 30/11/2000 Cc. (dep. 23/01/2001) Rv. 218480 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI | Ordinanza di rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Abnormità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI
L'ordinanza con la quale è rigettata la richiesta di incidente probatorio è estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed ha natura strumentale per assicurare il più corretto e spedito iter processuale. Essa è inoppugnabile e, non avendo natura decisoria né possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerata abnorme.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)