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Sez. 5, Sentenza n. 5534 del 12/03/1999 Ud. (dep. 03/05/1999) Rv. 213538 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - USURPAZIONE DI TITOLI O DI ONORI | Ipotesi delittuose del primo e secondo comma - Autonomia - Pubblicità - Elemento necessario della prima - Non necessario per la seconda - Fattispecie: abusiva attribuzione della qualità di carabiniere.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213538-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - USURPAZIONE DI TITOLI O DI ONORI

L'art. 498 cod. pen. considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione di titolo del primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità (...abusivamente porta in pubblico, ...indossa abusivamente in pubblico) in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenze determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l'ipotesi di cui al secondo comma non è necessario l'estremo della pubblicità del comportamento in considerazione del termine usato "si arroga" che si riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegittimamente titoli od onori. (Fattispecie in cui l'imputato, trovato in possesso di un biglietto da visita recante la propria foto tessera in divisa da carabiniere, con relativa dicitura e timbro datario, di manette, fondina ascellare, pistola a salve priva del tappo rosso e cartucce inesplose, era stato assolto in quanto non aveva fatto mostra in pubblico del titolo o della qualità da esso documentato; la Suprema Corte ha annullato con rinvio affinché il giudice di merito valutasse se il possesso dei detti oggetti potesse integrare o meno l'abusiva attribuzione della qualità di carabiniere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)