Sez. 2, Sentenza n. 7628 del 10/07/1991 (Rv. 473042 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Prestazioni diverse da quelle giudiziali civili - Appello avverso il provvedimento di liquidazione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione
Con riguardo all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato o procuratore, l'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, il quale prevede che il tribunale decide con ordinanza non impugnabile, si riferisce ai compensi per prestazioni giudiziali civili, mentre, in relazione a prestazioni di altra natura, l'opposizione medesima resta soggetta alle regole del codice di rito, con la conseguenziale appellabilità del provvedimento che su di essa statuisce (avente natura di sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)