Sez. L, Ordinanza n. 34474 del 29/12/2025 (Rv. 677155-01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente alle mansioni proprie della qualifica - Art. 12 l. n. 830 del 1961 - Diritto alla pensione per invalidità - Presupposti - Accertamento delle condizioni sanitarie in contraddittorio con l'INPS - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - In genere.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
La pensione di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, presuppone l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'INPS, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la spettanza della pensione al lavoratore che, in presenza di un duplice accertamento negativo del requisito sanitario, svoltosi in contraddittorio con l'INPS prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda amministrativa dopo diversi anni dalla sua cessazione, facendo valere il riconoscimento dell'inidoneità contenuto in un accordo solutorio intervenuto con il solo datore di lavoro).
Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)