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Sez. 3, Sentenza n. 14993 del 21/07/2016 (Rv. 641447 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Facoltà dell'assicuratore di rifiutare il pagamento ex art. 1910, comma 2, c.c. - Rinuncia - Ammissibilità - Automatica violazione del principio indennitario - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641447-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all'assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, accordatagli dall'art. 1910, comma 2, c.c., quando l'assicurato sia stato reticente circa l'esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l'assicurato non può mai ottenere un'indennità superiore all'ammontare del danno), se non vi è prova che l'assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)