Sez. U, Ordinanza n. 14296 del 15/06/2010 (Rv. 613711 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Valutazione e integrazione di norme legislative e contrattuali (CCNL di settore e accordo integrativo) nell'ambito dei poteri spettanti alla potestà decisoria di ogni giudice - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a responsabilità amministrativa da indebita fruizione di permessi sindacali.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione della Corte dei conti con cui si deduca l'indebita violazione dei limiti della giurisdizione che si assume perpetrata attraverso la disapplicazione della normativa sindacale di settore: non integra infatti l'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, cui soltanto può riconnettersi il ricorso ex art. 362 cod. proc. civ., la valutazione critica delle norme legislative e contrattuali del CCNL di settore e dell'accordo integrativo, operata dalla Corte dei Conti (nella specie sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana) nell'ambito dei poteri spettanti alla potestà decisoria di ogni giudice, al fine di individuare la "regula iuris" da applicare alla fattispecie relativa a responsabilità amministrativa da indebita fruizione di permessi sindacali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)