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Sez. U, Ordinanza n. 29348 del 16/12/2008 (Rv. 605951 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Relativo accertamento - Errori "in iudicando" o "in procedendo" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605951-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni di detto giudice, ed in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (nella specie le Sezioni Unite della Corte di Cass. hanno ritenuto trattarsi di denuncia di error in iudicando e, quindi, non sussistere violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nell'ipotesi di condanna in solido e non pro quota degli eredi dell'autore del fatto illecito produttivo di danno erariale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)