Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 20/08/1990 (Rv. 468959 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESA ASSICURATRICE - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESA ASSICURATRICE - INCLUSIONE.*
L'indennità di avviamento, di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, spetta al conduttore che, quale una impresa assicuratrice, svolga la relativa attività - e sempre che la stessa comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti - nell'immobile in locazione, rientrando tale attività, pur non espressamente considerata dall'art. 27 della citata legge, tra quelle commerciali, in base al disposto dell'art. 2195, secondo comma cod. civ., con la conseguente applicazione delle Disposizioni di legge che fanno riferimento alle attività commerciali e, quindi, anche del citato art. 27. (Conf 6339/85, mass n 443433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)