Sez. 1, Sentenza n. 4121 del 28/09/1977 (Rv. 387784 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE E DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO - DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE E DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO - DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Divenuta illegittima l'occupazione di urgenza, per il decorso del biennio senza la pronunzia del decreto di espropriazione, ed accertati, con sentenza non definitiva passata in giudicato, l'illegittimita dell'occupazione e il diritto del proprietario al risarcimento dei danni, questi vanno liquidati sulla base del predetto giudicato ancorche, durante la fase di giudizio destinata alla liquidazione, venga emesso il decreto di espropriazione. In tal caso, l'equivalente pecuniario del bene, che costituisce il risarcimento dei danni causati dall'occupazione, resta definitivamente commisurato al valore dell'immobile accertato in sentenza, ma la somma concretamente dovuta al danneggiato deve essere decurtata dell'indennita d'espropriazione. (Conf 2984/76, mass n 381752; (Conf 2450/69, mass n 341958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)