Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 27/07/1976 (Rv. 381752 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DIRITTI DELL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE - VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DIRITTI DELL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE - VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Qualora, nel corso del giudizio diretto alla liquidazione dei danni causati dall'occupazione del fondo prolungatosi oltre il biennio, sia intervenuto il decreto di espropriazione per pubblica utilita, cessa, dalla data di tale provvedimento, la illegittimita della detenzione del bene da parte della pa e non sono piu possibili ne la restituzione del bene medesimo, ne il ristoro del danno pari al valore venale di questo e, pertanto, all'espropriato competono soltanto l'indennita di espropriazione, l'indennita per l'occupazione temporanea legittima del bene, nonche il risarcimento del danno per il successivo periodo di occupazione illegittima, consistente nel mancato reddito ricavato dall'immobile e nel pregiudizio eventualmente derivato dalla mancata disponibilita del medesimo. Ne consegue che, in conseguenza della emanazione del suddetto decreto, il giudice deve restringere entro i predetti limiti l'oggetto del suddetto giudizio, anche se non sia possibile riunire la causa a quella sorta a seguito dell'opposizione che nel frattempo sia stata proposta contro il predetto decreto, trovandosi i due giudizi in grado diverso. Soltanto se il decreto predetto sia intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato la pa a corrispondere al proprietario del fondo occupato senza titolo l'equivalente pecuniario del bene, il risarcimento dei danni causati dall'occupazione resta definitivamente commisurato al valore del fondo, liquidato in sentenza, e la somma concretamente dovuta al danneggiato in forza di quest'ultima deve essere decurtata dell'indennita liquidata con il decreto di esproprio. (nel caso di specie, viceversa, essendo intervenuto il decreto nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza che, nell'ipotesi in precedenza descritta, aveva fissato il valore venale del bene, la suprema Corte ha statuito che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tener conto dell'avvenuto trasferimento del bene e rapportare la liquidazione del danno non piu alla perdita definitiva dell'immobile, cioe al suo valore venale, bensi alla perdita temporanea del medesimo, relativa alla sola durata dell'occupazione illegittima). (V 599/74, mass n 368393; (V 3567/72, mass n 361551; (V 1578/69, mass n 340472).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)