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Sez. 2, Sentenza n. 20006 del 26/09/2007 (Rv. 599885 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Violazioni amministrative del Codice della Strada - Solidarietà tra proprietario e conducente ex art. 196 cod. strada - Autonomia dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni - Applicabilità autonoma - Termine di decadenza ex art. 203 cod. strada - Perenzione del termine per uno dei coobbligati - Possibilità di avvalersi della sentenza favorevole emessa per l'altro - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 1306 cod. civ. - Diversità della fonte delle obbligazioni.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599885-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l'emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un'autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza previsto nell'art. 203 dello stesso codice; pertanto, chi abbia fatto decorrere inutilmente tale termine non può avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro coobbligato, non prevedendo la normativa di settore alcuna correlazione tra i due provvedimenti ed essendo inoperante l'art. 1306 cod. civ., applicabile esclusivamente alle obbligazioni solidali di fonte privatistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)