Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 14/04/2006 (Rv. 588649 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Termine per proporre opposizione - Termine pendente nei confronti del coobligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell'illecito debbano rispondere più persone, la parte cui sia stata notificata l'ordinanza-ingiunzione non può giovarsi, ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell'altro coobbligato, atteso che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà dell'Amministrazione procedere nei confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)