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Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 14/04/2006 (Rv. 588649 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Termine per proporre opposizione - Termine pendente nei confronti del coobligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588649-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell'illecito debbano rispondere più persone, la parte cui sia stata notificata l'ordinanza-ingiunzione non può giovarsi, ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell'altro coobbligato, atteso che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà dell'Amministrazione procedere nei confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)