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Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016 (Rv. 640240 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Conclusioni conformi sul punto - Necessità Azione di risoluzione del contratto di locazione - Acquisto da parte del conduttore, per usucapione, dell'immobile locato - Insufficienza.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640240-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso, sicché va escluso che la dichiarazione giudiziale di acquisto del bene locato, per usucapione, in favore della conduttrice determini l'estinzione del giudizio per la risoluzione del contratto di locazione medesimo (e di risarcimento danni), trattandosi, in specie in assenza di conformi conclusioni delle parti, di evenienza in sé non in grado di elidere ogni contrasto tra le stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)