Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015 (Rv. 637038 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Necessità - Dimissioni del lavoratore nel corso del giudizio e contestuale dichiarazione del difensore di rimettersi al giudice - Rilevanza - Insufficienza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, rese note nel corso del giudizio di appello relativo a domanda di nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato, e la contestuale dichiarazione di rimettersi al giudice, espressa dal difensore del datore di lavoro, non sono sufficienti ad eliminare la posizione di contrasto tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)