Sez. 2, Sentenza n. 25 del 11/01/1971 (Rv. 349328 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - GIUDIZIO DI APPELLO - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - GIUDIZIO DI APPELLO - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
In materia di previdenza sociale, il giudice di secondo grado che ritenga di uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti di ufficio, non e tenuto ad una analitica confutazione degli argomenti addotti dal consulente da cui dissente, essendo tale confutazione implicita nelle argomentazioni poste a sostegno della soluzione prescelta. (V 2007'69 massima 341235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)