Sez. 3, Sentenza n. 1924 del 24/02/1987 (Rv. 451236 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AUTORIMESSA SINGOLA - INCIDENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AUTORIMESSA SINGOLA - INCIDENZA.*
Ai fini e per gli effetti della Determinazione dell'equo canone a norma degli artt. 12 e 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel calcolo della superficie convenzionale dell'immobile locato ad uso abitativo deve procedersi alla regolamentazione unica del canone con il computo della superficie (al 50 per cento) della autorimessa (singola) nel caso in cui questa, sita nello stesso stabile, sia stata concessa in locazione contestualmente alla abitazione e con pattuizione di eguale durata dallo stesso locatore senza che possa avere rilievo la Mancanza della loro materiale connessione. Anche in tal caso, infatti, vale la presunzione, "iuris tantum", di esistenza di un vincolo pertinenziale e di accessorietà legale derivante da una relazione di subordinazione funzionale della autorimessa rispetto all'appartamento, impressa dalla volontà espressa o tacita dell'unico locatore. Ed a tal fine è irrilevante che siano stati stipulati, ancorché contestualmente, due distinti contratti di locazione, poiché questi si configurerebbero quale strumento di attuazione di un patto derogatorio della disciplina legale della locazione, come tale nullo ai sensi dell'art. 79 della stessa legge n. 392 del 1978. (V 1728/85, mass n 439685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)