Sez. L, Sentenza n. 237 del 13/01/1983 (Rv. 425055 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 14 DEL 1977 - APPLICABILITÀ D'UFFICIO NELLE CONTROVERSIE PENDENTI ANCHE IN FASE D'IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 14 DEL 1977 - APPLICABILITÀ D'UFFICIO NELLE CONTROVERSIE PENDENTI ANCHE IN FASE D'IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
La legge 24 gennaio 1977 n. 14 - che ha riaperto per sei mesi il termine di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1965 n. 226 (per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi italiani provenienti dalla zona b dell'ex territorio libero di Trieste) - costituisce ius superveniens applicabile di ufficio, nelle controversie pendenti anche in fase di impugnazione, con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 443 cod. proc. civ. in relazione all'esaurimento del procedimento amministrativo. (V 1559/82, mass n 419375; (V 5421/81, mass n 416127).*
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1965 num. 226 art. 3, Legge 24/01/1977 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)