Sez. L, Sentenza n. 1559 del 10/03/1982 (Rv. 419375 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI DELLA ZONA B DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI DELLA ZONA B DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE - ESCLUSIONE.*
Il termine di due anni (poi prorogato per sei mesi dall'articolo unico della legge 24 gennaio 1977 n. 14) stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 30 marzo 1965 n. 226, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi dalla zona b del territorio libero di Trieste è un termine di decadenza sostanziale, cui, pertanto, non è applicabile la disposizione dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, concernente l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (V 3225/80, mass n 407018; (Conf 5421/81, mass n 416127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Legge 30/03/1965 num. 226 art. 1, Legge 30/03/1965 num. 226 art. 3, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 24/01/1977 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)