Sez. 5, Sentenza n. 8777 del 04/04/2008 (Rv. 602668 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Nullità della notificazione - Costituzione del convenuto - Effetto sanante - Presupposti - Regolarità della costituzione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità; tale effetto sanante invece non si verifica quando la costituzione della parte resistente od appellata sia avvenuta in modo invalido (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'efficacia sanante, rispetto alla nullità della notificazione dell'atto d'appello, del deposito di una mera istanza da parte del contribuente personalmente, cui l'atto d'appello era stato notificato personalmente e non presso il domicilio eletto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)