Sez. 5, Sentenza n. 1548 del 05/02/2002 (Rv. 552084 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione - Nullità - Raggiungimento dello scopo della notifica - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Costituzione tardiva del convenuto - Effetto sanante - Configurabilità - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione, al Ministro presso l'Avvocatura distrettuale dello stato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario (nella specie, il Ministero delle Finanze, "raggiunto" presso l'Avvocatura distrettuale, si era costituito, seppure tardivamente, con controricorso, ritenuto ammissibile al pari del ricorso principale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)