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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 18/02/2000 (Rv. 534098 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Stipulazione del relativo contratto - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Mancata precisazione delle modalità della stipula e dell'ammontare del canone - Rilievo ostativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534098-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

L'accertamento del giudice di merito circa la stipulazione di un contratto di affitto agrario, se formulato sulla base di una adeguata e logica motivazione, non inficiata da vizi giuridici, è insindacabile in cassazione, senza che valga di per sè ad inficiare l'idoneità dell'accertamento (operato nella specie sulla base di un complessivo quadro di elementi emergenti da risultanze testimoniali dirette e di riscontro) la circostanza che sia mancata la puntualizzazione delle modalità di stipulazione del contratto e del preciso ammontare del canone.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)