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Sez. 2, Sentenza n. 3309 del 25/07/1977 (Rv. 386859 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESTENSIONE AL COMPRATORE DI UN APPARTAMENTO - CLAUSOLA CONTRARIA CONTENUTA NELL'ATTO DI ACQUISTO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386859-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESTENSIONE AL COMPRATORE DI UN APPARTAMENTO - CLAUSOLA CONTRARIA CONTENUTA NELL'ATTO DI ACQUISTO - NULLITA.*

Colui che compra un appartamento di un edificio in condominio resta obbligato dal regolamento condominiale finche questo non sia stato modificato dall'assemblea dei condomini. Ed e nulla ogni clausola contraria, eventualmente contenuta nell'atto d'acquisto, concluso con il proprietario dell'appartamento. (V 506/75, mass n 373805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)