Sez. 2, Sentenza n. 506 del 08/02/1975 (Rv. 373805 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE - NORMATIVA - DEROGABILITA - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - MODIFICAZIONE - DISSENSO O MENO DEI CONDOMINI - RISPETTIVE FORME.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE - NORMATIVA - DEROGABILITA - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - MODIFICAZIONE - DISSENSO O MENO DEI CONDOMINI - RISPETTIVE FORME.*
La disciplina condominiale in tema di ripartizione delle spese e in linea di principio derogabile ai sensi degli artt 1123 e 1138 cod civ; le Disposizioni in materia, contenute in un regolamento contrattuale, debbono essere modificate o con una nuova convenzione deliberata da tutti i condomini ovvero, in caso di dissenso tra loro, quando ricorrano le condizioni per la revisione o modificazione dei valori proporzionali dei piani o porzioni di piano, mediante una statuizione del giudice. (V 2164/73, mass n 365386; 2275/68, mass n 334546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)