Sez. 3, Sentenza n. 3129 del 25/10/1974 (Rv. 371611 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGARE L'INDENNIZZO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DEL VOLERE DEL DANNEGGIATO - SUFFICIENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGARE L'INDENNIZZO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DEL VOLERE DEL DANNEGGIATO - SUFFICIENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
Affinche sorga l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennizzo si richiede soltanto che l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato sia divenuta attuale e concreta, a seguito dell'intenzione, comunque manifestata, dal terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza del fatto previsto dal contratto di Assicurazione, sicche la successiva liquidazione del danno non puo essere considerata come un elemento necessario per l'esistenza dell'obbligazione dell'assicuratore. (V 2332'71, mass n 353206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)