Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 20/07/1971 (Rv. 353206 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - VERSAMENTO DELL'INDENNIZZO ALLO ASSICURATO PRIMA DELL'AVVENUTO RISARCIMENTO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - VERSAMENTO DELL'INDENNIZZO ALLO ASSICURATO PRIMA DELL'AVVENUTO RISARCIMENTO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 1917 cod civ, l'assicuratore e tenuto a pagare lo indennizzo direttamente all'assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo danneggiato, sempre che l'obbligazione di tener indenne l'assicurato sia divenuta attuale e concreta a seguito della intenzione, comunque manifestata dal terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza del fatto previsto dal contratto di Assicurazione. (V 2051'69, mass n 341306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)