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Sez. U, Ordinanza n. 17634 del 26/06/2024 (Rv. 671738-01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari - Ulteriore esperibilità di azione risarcitoria da parte dell'azienda sanitaria - Ammissibilità prima della l. n. 24 del 2017 - Fondamento - Cumulo del danno risarcibile - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671738-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazione attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito; tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede.

Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)