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Sez. U - , Ordinanza n. 4871 del 15/02/2022 (Rv. 663851 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Azione della P.A. per la restituzione di somme indebitamente percepite dal pubblico dipendente -Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giudizio promosso dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali - Irrilevanza - Violazione del principio del “ne bis in idem” - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663851-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

La giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l'azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, attesa la assoluta autonomia tra le due azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del "ne bis in idem".

Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)