Sez. L, Sentenza n. 9483 del 11/08/1992 (Rv. 478513 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Lavoro autonomo - Distinzione - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, è censurabile, in sede di legittimità, soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze - fra le quali rientra, ancorché privo di efficacia vincolante, anche il "nomen iuris" adoperato dalle parti - ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)