Sez. L, Sentenza n. 3651 del 18/04/1994 (Rv. 486248 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Rapporto relativo - Deduzione da parte del lavoratore - Contestazione della controparte, deducendo l'insussistenza di un'attività lavorativa, senza distinzione se autonoma ovvero subordinata - Determinazione degli astratti criteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato - Censurabilità in cassazione - Valutazione delle relative risultanze processuali - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
Nel caso in cui il giudice abbia affermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - dedotto dal lavoratore - in relazione ad attività della quale la controparte abbia contestato in radice l'avvenuto svolgimento, anziché sostenere la riconducibilità della stessa attività ad un rapporto di lavoro autonomo invece che subordinato, è censurabile in sede di legittimità (come nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro - accertato nella sua obiettività - come autonomo o subordinato) solo la determinazione degli astratti criteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato concretamente applicati, mentre costituisce accertamento di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice a ritenere l'avvenuto svolgimento di un'attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro in regime di subordinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)