Sez. L, Sentenza n. 6451 del 26/06/1990 (Rv. 468001 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - PRESUPPOSTO - STATO D'INABILITÀ - ACCERTAMENTO POST MORTEM A RICHIESTA DEGLI EREDI - INAMMISSIBILITÀ.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - PRESUPPOSTO - STATO D'INABILITÀ - ACCERTAMENTO POST MORTEM A RICHIESTA DEGLI EREDI - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dei soggetti affetti da incapacità assoluta di compiere gli Atti quotidiani della vita (oltre che in situazione di necessità dell'assistenza), lo stato di inabilità non può essere accertato (in Sede giudiziaria) post mortem a richiesta degli eredi del soggetto che abbia presentato la domanda per ottenere il beneficio assistenziale ove tale evento si sia verificato prima che sia ultimato il procedimento amministrativo diretto ad accertare l'inabilità suddetta e quindi non sia più possibile un accertamento direttamente sulla persona del soggetto inabile, non potendo a tal fine farsi ricorso ad altri mezzi probatori, come risulta anche dall'interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, quale operata dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912, che consente la trasmissione per via ereditaria dei ratei già maturati ante mortem solo nel caso in cui ci sia già stata la deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza (interpretazione confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 1989 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 cit.). (nella specie la S.C. ha riformato la pronuncia del giudice del merito che - verificatosi il decesso del soggetto inabile prima della definizione del procedimento amministrativo - aveva accertato lo stato di assoluta incapacità del medesimo a mezzo di prova documentale riconoscendo il diritto al beneficio in favore dell'erede ricorrente). (contra 1606/90, mass n 465619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)