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Sez. L, Sentenza n. 1606 del 01/03/1990 (Rv. 465619 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICORSO - SOGGETTI AFFETTI DA INCAPACITÀ ASSOLUTA DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - EFFETTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INABILITÀ "POST MORTEM" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CARATTERE PRECLUSIVO DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 EX LEGGE N. 912 DEL 1986 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465619-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICORSO - SOGGETTI AFFETTI DA INCAPACITÀ ASSOLUTA DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - EFFETTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INABILITÀ "POST MORTEM" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CARATTERE PRECLUSIVO DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 EX LEGGE N. 912 DEL 1986 - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dei soggetti affetti da incapacità assoluta di compiere gli Atti quotidiani della vita (oltre che in situazione di necessità dell'assistenza), la natura di diritto soggettivo perfetto della pretesa al beneficio e quindi il carattere meramente dichiarativo, e non già costitutivo, del procedimento amministrativo di accertamento, che ha una Rilevanza non preclusiva come in generale previsto dall'art. 443 cod. proc. civ., comporta che lo stato di inabilità può essere accertato (in Sede giudiziaria) anche post mortem a richiesta degli eredi cui spettano, jure hereditario, le attribuzioni del beneficio maturate fino alla data del decesso, ancorché tale evento si sia verificato prima che sia ultimato il procedimento amministrativo diretto ad accertare l'inabilità suddetta e quindi non sia più possibile un accertamento direttamente sulla persona del soggetto inabile, ma occorra far ricorso ad altri mezzi probatori. Nè a tale interpretazione è di ostacolo l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, come interpretata autenticamente dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912 in tema di pensione di Invalidità civile che, consentendo la trasmissione per via ereditaria dei ratei già maturati ante mortem subordinatamente alla deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza, non esclude la facoltà di ricorso all'accertamento giudiziale nel caso in cui la delibera suddetta non sia ancora intervenuta. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - verificatosi il decesso del soggetto inabile prima della definizione del procedimento amministrativo - aveva accertato lo stato di assoluta incapacità del medesimo a mezzo di prova testimoniale, in particolare del medico curante, ed aveva riconosciuto il diritto al beneficio in favore dell'erede ricorrente). (V 5224/88, mass n 459925; (V 2860/88, mass n 458456).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)