Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000 (Rv. 534725 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Pronuncia di sentenza nel giudizio di merito - Incidenza ostativa - Svolgimento di accertamenti tecnici preventivi e loro acquisizione nel giudizio di merito - Ininfluenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
A norma dell'art. 41 cod. proc. civ. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale; a tal fine non rileva quindi lo svolgimento di accertamenti tecnici preventivi, neanche se è avvenuta l'acquisizione dei relativi atti nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)