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Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000 (Rv. 534725 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Pronuncia di sentenza nel giudizio di merito - Incidenza ostativa - Svolgimento di accertamenti tecnici preventivi e loro acquisizione nel giudizio di merito - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534725-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

A norma dell'art. 41 cod. proc. civ. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale; a tal fine non rileva quindi lo svolgimento di accertamenti tecnici preventivi, neanche se è avvenuta l'acquisizione dei relativi atti nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)