diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1205 del 23/11/2000 (Rv. 542067 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo - Conversione in ricorso per cassazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542067-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

A norma dell'art. 41 cod. proc. civ. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione; peraltro, il ricorso per regolamento può essere convertito in ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, qualora ne contenga ogni requisito (nella specie la sentenza era stata resa su una domanda di opposizione agli atti esecutivi, suscettibile di essere impugnata ai sensi dell'art. 111 Cost. con ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi per motivi attinenti la giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)