Sez. L, Sentenza n. 3721 del 11/08/1977 (Rv. 387380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ASSENZA PER MALATTIA - PERIODO DI COMPORTO - CCNL 31 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ASSENZA PER MALATTIA - PERIODO DI COMPORTO - CCNL 31 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI.*
In base al criterio della cosiddetta conservazione, previsto dall'art 1367 cod civ in tema di ermeneutica contrattuale, ed applicabile anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, la clausola dubbia deve essere intesa nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziche in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno. (nella specie, si controverteva sull'interpretazione dell'art 66 del CCNL del 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali, nella parte in cui, prevedendo la possibilita di licenziare il lavoratore dopo un periodo di malattia superiore a centottanta giorni, dispone che tale periodo debba essere computato in 'un anno solarè. I giudici del merito avevano interpretato detta norma contrattuale nel senso che il licenziamento fosse legittimato solo da un unico 'evento- malattià, di durata superiore a centottanta giorni, e non dalla somma di piu assenze riferibili a diverse infermita, ancorche verificatesi nello stesso anno, la suprema Corte ha cassato tale statuizione, per inosservanza del menzionato criterio ermeneutico, in quanto la soluzione adottata negava ogni valore ed efficacia alla clausola che riferisce all'anno solare il periodo massimo di 'comportò). (V 2206/74, mass n 370579).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 31/07/1970 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)