Sez. L, Sentenza n. 11487 del 01/09/2000 (Rv. 539918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Eccezione di "aliunde perceptum" - Redditi del lavoratore maturati dopo la proposizione della domanda - Impossibilità di deduzione nel corso del giudizio di primo grado - Onere probatorio del datore di lavoro - Preclusione ex art. 437 cod. proc. civ. - Inoperatività.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di determinazione dei danni conseguenti al licenziamento, il datore di lavoro che eccepisca nel giudizio di appello l'"aliunde perceptum", in relazione a redditi del lavoratore maturati dopo la proposizione della domanda, che sia stato impossibile dedurre nel corso del giudizio di primo grado, ha l'onere della allegazione e della relativa prova, non operando in tal caso la preclusione di cui all'art. 437 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)