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Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ingiustificato recesso "ante tempus" - Risarcimento del danno dovuto al lavoratore - Determinazione - Criteri - Deduzione dell'"aliunde perceptum" - Rilevanza - Condizioni - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Concorso colposo del lavoratore ex art. 1227 cod. civ. - Estremi.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, salvo la prova di un danno maggiore o inferiore, da parte rispettivamente del lavoratore o del datore di lavoro, ed esclusa l'ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno, una volta che il lavoratore abbia provato l'entità delle retribuzioni perse. In particolare, la deduzione del datore di lavoro del conseguimento da parte del lavoratore di altri guadagni da lavoro subordinato o autonomo durante lo stesso periodo ("aliunde perceptum") rileva (in base al principio della "compensatio lucri cum damno") in riferimento solo ad attività non compatibile con la continuazione della prestazione lavorativa, e resa possibile dalla recuperata disponibilità di tempo ed energie direttamente conseguente al recesso. La relativa difesa costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. , analogamente alla deduzione circa il mancato impiego da parte del lavoratore-creditore dell'ordinaria diligenza al fine limitare il danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. Il concorso colposo del lavoratore relativo a tale ultima ipotesi è configurabile, quanto all'addebito di non avere ricercato altra occupazione, solo se risulti che egli avrebbe avuto concreta possibilità di collocare la sua attività usando la diligenza ordinariamente al riguardo impiegata dal lavoratore disoccupato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)