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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all’affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d’Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione -Fondamento - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664170-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocessuale.

Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)