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Sez. 1 - , Ordinanza n. 33612 del 11/11/2021 (Rv. 663106 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio – procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663106-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)