Sez. 1, Sentenza n. 3539 del 28/07/1989 (Rv. 463517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI CASSAZIONE - DOLO PROCESSUALE DI UNA PARTE O RITROVAMENTO DI DOCUMENTI ATTINENTI A CIRCOSTANZE OD ELEMENTI IDONEI AD INFLUIRE SULLA DECISIONE DI MERITO - DEDUZIONE COME MOTIVO DI REVOCAZIONE DELLA PRONUNCIA SUDDETTA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI CASSAZIONE - DOLO PROCESSUALE DI UNA PARTE O RITROVAMENTO DI DOCUMENTI ATTINENTI A CIRCOSTANZE OD ELEMENTI IDONEI AD INFLUIRE SULLA DECISIONE DI MERITO - DEDUZIONE COME MOTIVO DI REVOCAZIONE DELLA PRONUNCIA SUDDETTA - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di giudizio di revocazione, il dolo processuale di una delle parti o il ritrovamento di documenti, i quali attengano a circostanze od elementi idonei ad influire sulla decisione (di merito) di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'eccezione, sono deducibili quali ragioni di revocazione di detta decisione, ai sensi e nel concorso degli ulteriori requisiti fissati dall'art. 395, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., mentre restano, anche in astratto, privi di ogni incidenza sulla pronuncia di Cassazione che abbia esplicato il Sindacato di legittimità su quella decisione, e pertanto, ove posti a sostegno d'impugnazione per revocazione di tale pronuncia di legittimità, comportano l'inammissibilità della impugnazione stessa. (Conf 3542/88, mass n 458864).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)