Sez. 3, Sentenza n. 1142 del 05/05/1966 (Rv. 322291 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE DI) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE DI) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza da parte del debitore di ledere con l'atto impugnato la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione, nei limiti di una congrua e corretta motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)