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Sez. 3, Sentenza n. 1171 del 12/04/1969 (Rv. 339761 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - NOZIONE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339761-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - NOZIONE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza da parte del debitore di ledere con l'atto impugnato la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione, nei limiti di una congrua e corretta motivazione. (V. 3981-68, massima n. 337550 3636-68, massima n. 336909 1588-67, massima n. 328374 1142-66, massima n. 322291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)