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Sez. L, Sentenza n. 6991 del 21/08/1987 (Rv. 455169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - OBBLIGO DEL CREDITORE DI RILASCIARE QUIETANZA DEL PAGAMENTO RICEVUTO - DEROGABILITÀ - RINUNZIA DEL DEBITORE ALLA RICHIESTA DI QUIETANZE RELATIVE AI PAGAMENTI FUTURI - LEGITTIMITÀ - STIPULAZIONE DELLA RINUNZIA CON ACCORDO SINDACALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - OBBLIGO DEL CREDITORE DI RILASCIARE QUIETANZA DEL PAGAMENTO RICEVUTO - DEROGABILITÀ - RINUNZIA DEL DEBITORE ALLA RICHIESTA DI QUIETANZE RELATIVE AI PAGAMENTI FUTURI - LEGITTIMITÀ - STIPULAZIONE DELLA RINUNZIA CON ACCORDO SINDACALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La norma dell'art. 1199 cod. civ., sull'Obbligo del creditore che riceve il pagamento di rilasciare quietanza al debitore che ne faccia richiesta, è derogabile, sicché il debitore, come può astenersi dal chiedere quietanza di un pagamento effettuato, così può impegnarsi a non chiederne in relazione a pagamenti ancora da effettuare. Va, pertanto, negata l'illegittimità di una disposizione di accordo sindacale che escluda, per la predisposizione di garanzie ritenute equivalenti dalle parti, il rilascio di quietanze, restando peraltro la vincolatività di tale accordo limitata, trattandosi di impegni connessi all'Esercizio di un diritto individuale, ai lavoratori che abbiano sottoscritto l'accordo o che abbiano conferito alle organizzazioni sindacali uno specifico mandato con rappresentanza o che, successivamente alla stipulazione dell'accordo, vi abbiano prestato acquiescenza o l'abbiano ratificato, anche con comportamenti concludenti. (V 2445/85, mass n 440287; (V 6493/84, mass n 438077; (V 1932/62, mass n 253027; (V 1932/62, mass n 253028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)