Sez. L, Sentenza n. 2445 del 13/04/1985 (Rv. 440287 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - POTERE DI RAPPRESENTANZA IN ORDINE AD ATTI DISPOSITIVI DI DIRITTI SOGGETTIVI ACQUISITI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - POTERE DI RAPPRESENTANZA IN ORDINE AD ATTI DISPOSITIVI DI DIRITTI SOGGETTIVI ACQUISITI - ESCLUSIONE.*
Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale; non conferisce invece alle organizzazioni predette alcun potere di rappresentanza in ordine ad Atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti. Conseguentemente l'accordo aziendale stipulato tra le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro ed avente ad oggetto, tra l'altro, la rinuncia a diritti soggettivi dei lavoratori, non vincola coloro che non lo abbiano sottoscritto, o che non abbiano conferito alle organizzazioni predette uno specifico mandato con rappresentanza, salva sempre la facoltà del lavoratore di prestare successivamente acquiescenza oppure di ratificare, anche con comportamenti concludenti, l'accordo medesimo; mentre non può ritenersi operante il disposto dell'art. 411 cod. proc. civ., norma che si riferisce alla diversa ipotesi di Atti di rinuncia o di transazione, rispettivamente dichiarati o contratti dal lavoratore medesimo o da un suo mandatario munito di potere di rappresentanza. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - senza esaminare il profilo dell'acquiescenza o della ratifica - aveva ritenuto efficace nei confronti dei lavoratori un accordo aziendale stipulato tra le organizzazioni aziendali, sfornite di specifico mandato con rappresentanza, ed il datore di lavoro, peraltro con l'intervento dei rappresentanti dell'U.P.l.m.o., ed avente tra l'altro ad oggetto - in un'ipotesi di successione nel rapporto di lavoro per effetto dell'avvicendamento nella titolarità di una concessione di autolinee - la rinuncia dei lavoratori all'anzianità maturata alle dipendenze dell'originario datore di lavoro al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità a carico del datore di lavoro cessionario). (V 1253/82, mass n 419127; (V 2039/82, mass n 419899).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)