Sez. L, Sentenza n. 1939 del 22/03/1980 (Rv. 405563 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LIMITI.*
Nel rapporto di lavoro il mutamento dell'imprenditore non e idoneo, da solo, a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto, quando restino inalterate l'attivita svolta e le finalita perseguite, irrilevante essendo, ai fini dell'applicabilita dell'art 2112 cod civ, lo strumento tecnico-giuridico mediante il quale il passaggio sia stato realizzato. Pertanto ogni sostituzione nella titolarita dell'azienda determina la situazione debitoria del nuovo imprenditore, per i crediti di lavoro che si riallacciano alla pregressa gestione, salvo che si dimostri che tali crediti siano stati compiutamente soddisfatti, all'atto del trapasso dell'azienda, ovvero che il rapporto sia venuto legittimamente a cessare. (V 3874/78, mass n 393457).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)