Sez. L, Sentenza n. 3874 del 08/08/1978 (Rv. 393457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - FORMA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - DIMISSIONI IMPOSTE A TUTTI I LAVORATORI COME CONDIZIONE PER LA RIASSUNZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - FORMA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - DIMISSIONI IMPOSTE A TUTTI I LAVORATORI COME CONDIZIONE PER LA RIASSUNZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*
Per l'applicabilita dell'art 2112 cod civ, in tema di trasferimento dell'azienda, e sufficiente che si sia verificato un mutamento nella titolarita dell'azienda di cui pero siano rimaste ferme la struttura e l'organizzazione, essendo irrilevante sia la qualificazione giuridica del titolo in base al quale tale mutamento e stato attuato, sia l'eventuale irregolarita formale del titolo stesso. Pertanto, se l'alienante non ha dato disdetta in epoca antecedente all'anzidetto mutamento della titolarita dell'azienda, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, mentre sono irrilevanti le dimissioni presentate dal lavoratore, quando (come nella specie) tali dimissioni siano state imposte a tutti i dipendenti come conditio sine qua non per essere formalmente assunti dall'acquirente l'azienda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)