Sez. 2, Sentenza n. 10162 del 14/10/1993 (Rv. 483951 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo presentata sul presupposto dell'estinzione del procedimento di opposizione - Provvedimento del pretore di reiezione dell'istanza - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere
Il provvedimento del pretore di reiezione dell'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, presentata sul presupposto della avvenuta estinzione del procedimento di opposizione ad ingiunzione, non avendo carattere decisorio, non è sottratto al sindacato del giudice dell'opposizione, qualora si contesti l'inattività dell'opponente, e non è suscettibile di ricorso per Cassazione "ex " art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)