Sez. 1, Sentenza n. 26676 del 18/12/2007 (Rv. 602830 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE | Opposizione - Revoca della provvisoria esecuzione - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Automatica efficacia della clausola di provvisoria esecuzione - Esclusione - Provvedimento che dichiara l'esecutorietà - Necessità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE
Qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, originariamente concessa ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ., venga successivamente revocata, la sentenza che rigetta l'opposizione, benché provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del citato provvedimento di revoca, sicché il decreto, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di tale efficacia ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., ove questa non sia stata dichiarata in sentenza; siffatto provvedimento, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è idoneo a passare in giudicato e non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)