Sez. L, Sentenza n. 2244 del 27/02/1995 (Rv. 490752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Invalidità in ordine a diritti derivanti da disposizioni inderogabili - Limiti - Conciliazioni ex artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 2213, primo comma, cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ. (in rapporto di specialità con la prima), che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)