Sez. L, Sentenza n. 11181 del 14/12/1996 (Rv. 501330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Diritti derivanti da disposizioni inderogabili - Vizio dell'atto - Annullabilità e non già nullità - Disciplina ex art.2113, primo comma, cod. civ. - Limiti - Conciliazioni intervenute in sede sindacale - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Le rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. non sono radicalmente nulle, bensì sono annullabili per effetto dell'impugnativa da formulare entro il termine perentorio previsto dall'art. 2113, primo comma, cod. civ., disposizione questa che trova peraltro un suo limite di applicazione nella previsione di cui al suo ultimo comma, che fa salve le conciliazioni intervenute in sede sindacale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)