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Sez. 1, Sentenza n. 2016 del 09/06/1969 (Rv. 341251 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO - NATURA - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341251-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO - NATURA - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA - TERMINE.*

Il decreto con il quale il giudice provvede, ai sensi dell'art. 24 disp. Att. Cod.proc.civ., alla liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio costituisce - al pari di quello emesso per il compenso dovuto al custode delle cose pignorate o sequestrate o agli altri ausiliari (artt. 65 cod.proc.civ., 52 e 53 disp. Att. Stesso codice) - un provvedimento, a carattere monitorio, che e simile, all'ordinario decreto ingiuntivo previsto e regolato dagli artt. 633 e segg. del codice medesimo, e che e, pertanto, impugnabile con l'opposizione entro venti giorni dalla notifica, a norma dell'art.641 cod.proc.civ.. (V 2802'62; 827'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 24 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)